Sez. 2, Sentenza n. 5125 del 19/04/2000 (Rv. 535872 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Morte di una parte nel corso del giudizio - Eredi - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua legittimazione si trasmette agli eredi, che sono litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., per ragioni processuali per tutta la durata del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)