Sez. 1, Sentenza n. 9418 del 12/07/2001 (Rv. 548101 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Morte di una delle parti nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi eredi - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la legittimazione si trasmette agli eredi, secondo il disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale - nel caso di specie, in relazione alla fase della impugnazione per revocazione - deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che, in mancanza della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, si configura una ipotesi di nullità assoluta, rilevabile di ufficio anche in Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)