Sez. L, Sentenza n. 8711 del 16/08/1993 (Rv. 483461 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali | Eccedenza - Principio dell'assorbibilità in futuri miglioramenti - Limiti - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali
L'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari è normalmente soggetta al principio generale dell'assorbibilità in futuri miglioramenti, salvo che la contrattazione collettiva stabilisca diversamente o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza suddetta la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia, quindi, sorretta da autonomo titolo alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali in tema di onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)