Sez. L, Sentenza n. 1899 del 25/02/1994 (Rv. 485447 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali | Superminimo - Assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi - Carattere normale - Limiti - Accertamento della volontà degli stipulanti sul punto - Comportamento anche successivo delle parti - Rilevanza - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali
L'eccedenza della retribuzione (o "superminimo") rispetto ai minimi tabellari, che sia stata (anche individualmente) pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di norma soggetta al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla applicabile disciplina contrattuale collettiva, salvo che sia stato da questa diversamente disposto; ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione, del patto relativo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'omesso esame del punto relativo alla continuata erogazione del superminimo, senza assorbimento nei miglioramenti retributivi succedutisi nel corso del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)