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Sez. 6, Ordinanza n. 2997 del 25/06/1971 Cc. (dep. 07/10/1971) Rv. 119191 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 22 MAGGIO 1970, N 283 - INDULTO RIDOTTO PER COLORO CHE HANNO USUFRUITO DI PRECEDENTI CONDONI - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119191-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 22 MAGGIO 1970, N 283 - INDULTO RIDOTTO PER COLORO CHE HANNO USUFRUITO DI PRECEDENTI CONDONI - CRITERI DI APPLICAZIONE.*

A norma dell'art 174, comma secondo, cod pen, in caso di concorso di condanne per piu reati, alle quali il condono debba applicarsi nella stessa misura, tale applicazione si effettua sul cumulo delle pene unitariamente considerato, con la conseguenza che il beneficio viene a ripartirsi in modo ideale su tutte le pene che compongono il cumulo. Applicato, pertanto, un indulto sulle condanne comprese nel cumulo, l'indulto successivo (concesso dal DPR 22 maggio 1970, n 283, che all'art 6 ne stabilisce la riduzione alla meta per coloro che abbiano usufruito di un precedente condono) deve essere applicato, in relazione alle stesse condanne cumulate, nella misura ridotta. (V 106096, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 22/05/1970 num. 283 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)