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Sez. 6, Sentenza n. 2561 del 13/10/1982 Cc. (dep. 27/11/1982) Rv. 156429 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CUMULO DELLE PENE - SCIOGLIMENTO DEL CUMULO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156429-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CUMULO DELLE PENE - SCIOGLIMENTO DEL CUMULO - CONDIZIONI.*

L'indulto, secondo l'art. 174 cod. pen., si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati. Lo scioglimento del cumulo (cioè la considerazione autonoma delle pene inflitte per i singoli reati) è consentito solo quando per il titolo del reato o per altra causa, l'indulto sia escluso o applicabile in misura ridotta in relazione a taluna delle pene. In caso di successione di provvedimenti di clemenza, qualora le pene cumulate siano tutte ugualmente condonabili, non è ammissibile l'applicazione di precedente indulto ad una sola di esse e dello indulto successivo alla residua pena. (Conf mass n 125639; (Conf mass n 119191, sulla prima parte della massima; (V mass n 115752; (V mass n 112389; (V mass n 109291; (V mass n 103914; (V mass n 098855).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)