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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27357 del 17/11/2017 (Rv. 647283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Opposizione a decreto ingiuntivo del debitore principale e dai fideiussori nei confronti di un istituto di credito - Azione di rendiconto e di restituzione proposta dal debitore principale nei confronti del medesimo istituto di credito - Pregiudizialità - Solo con riferimento all'opposizione del debitore principale – Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., sussiste rapporto di pregiudizialità tra il giudizio, promosso dal cliente di un istituto di credito per ottenere il rendiconto e la restituzione di somme addebitate in conto corrente, e l'opposizione, proposta dal medesimo cliente, al decreto ingiuntivo, emesso su richiesta dello stesso istituto di credito, per ottenere il pagamento del saldo del conto, mentre il rapporto di pregiudizialità non può essere configurato rispetto all'opposizione, proposta dai fideiussori del cliente, destinatari anch'essi del menzionato decreto ingiuntivo in quanto tenuti in solido con l'obbligato principale, non essendovi rischio di contrasto tra giudicati, atteso che anche all'obbligazione solidale fideiussoria si applica il disposto dell'art. 1306 c.c., secondo cui non ha effetto contro gli altri debitori la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, e considerato che l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una loro individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, posto che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)