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Sez. 1, Sentenza n. 3765 del 15/03/2001 (Rv. 546179 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE | Provvedimenti in tema di affidamento di minori - Competenza del Tribunale ordinario e del tribunale dei minorenni - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546179-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE

In tema di affidamento di minori, dovendo il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale dei minorenni essere individuato in riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", rientrano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 cod., civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella competenza del Tribunale dei minorenni le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all'art. 330 cod. civ., mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di "pronunzie" ex legge n. 898 del 1970, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio. (Nella specie, è stato ritenuto rientrante nella competenza del Tribunale per i minorenni il provvedimento di affidamento di minore al padre, da questo richiesto, in considerazione dei cattivi rapporti che il figlio aveva con la madre, con il suo convivente e con la nonna, siccome finalizzato ad eliminare, attraverso l'allontanamento del minore dal domicilio della madre, i pregiudizi di natura psicologica che tale convivenza comportava per il ragazzo.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)