Sez. 1, Ordinanza n. 25290 del 16/10/2008 (Rv. 605415 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE | Provvedimenti in tema di affidamento di minori - Competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni - Individuazione - Criteri - Fattispecie in tema di affidamento del figlio minore al servizio sociale, in pendenza del giudizio di separazione tra i genitori.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE
In tema di affidamento di minori, dovendo il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", rientrano nella competenza del Tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli art. 333 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all'art. 330 cod. civ., mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di "pronunzie" ex legge n. 898 del 1970, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, al fine di consentirgli una crescita tranquilla ed equilibrata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni in ordine all'affidamento di un minore al servizio sociale, disposto su segnalazione dell'ufficio comunale in pendenza del procedimento di separazione tra i genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)