Sez. L - , Sentenza n. 14828 del 07/06/2018 (Rv. 648997 - 02)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Marittimi - Contratto a tempo determinato - Disciplina di diritto comune - Esclusione - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE - Applicabilità - Art. 326 c.nav. - Adeguatezza - Limiti - Accertamento in concreto da parte del giudice - Necessità.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l'applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui all'art. 326 c.nav. che nel porre, all'ultimo comma, una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce - in via generale e astratta - una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; tuttavia, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)