Sez. 5, Sentenza n. 14624 del 10/11/2000 (Rv. 541571 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di Mora - Impugnazione del contribuente per vizi dell'atto anteriore autonomamente impugnabile - Requisito di ammissibilità della domanda - Mancata notificazione dell'atto anteriore - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Poteri del giudice tributario - Ordine di deposito all'ufficio finanziario - Termini - Deposito spontaneo da parte dell' ufficio finanziario - Termine perentorio ex art. 32 D. Lgs. n. 546 del 1992 - Inapplicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell'art. 19, terzo comma (ultima parte)del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di mora, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'avviso di accertamento dell'obbligazione tributaria, la mancata notificazione di tale atto anteriore. L'indagine in ordine a tale notificazione rientra tra i compiti del giudice, che, in presenza di contestazioni, deve acquisire il relativo atto in possesso dell'ufficio finanziario, ordinandone all'ufficio stesso il deposito, in qualunque fase del processo di merito, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.Lgs. n.546 del 1992. Se l'ufficio finanziario provveda spontaneamente al deposito, l'acquisibilità degli atti in via officiosa ne impone l'esame indipendentemente dalla posteriorità del deposito rispetto al termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, fissato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (applicabile nel giudizio d'appello per il richiamo dell'art. 61). La perentorietà di tale termine per le parti, in quanto configura la scadenza oltre la quale le stesse perdono la facoltà di effettuare produzioni difensive (caratteristica in sè implicante previsione di decadenza ex art. 152, secondo comma, cod. proc. civ.), non può infatti interferire sul menzionato potere delle commissioni tributarie, il quale è esercitabile, in carenza di delimitazioni temporali, fino all'udienza di discussione (salva restando in questo caso l'opportunità del suo differimento ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)