Sez. 1, Sentenza n. 622 del 23/01/1991 (Rv. 470617 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Appello | Termine - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Appello
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui prevede (comma terzo) il termine di quindici giorni per l'appello avverso la sentenza che pronuncia sull'opposizione alla declaratoria di fallimento (decorrente dalla notificazione della sentenza stessa), sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., poiché il detto termine, riguardato in concreto ed in funzione della procedura concorsuale, è giustificato dalle relative esigenze di celerità e si correla agli altri termini in tale procedura previsti, né comporta per la sua entità ostacolo all'esercizio di difesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)