Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 21/11/1984 (Rv. 437618 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - REQUISITI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - REQUISITI.*
In tema di recesso del locatore per necessità, l'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 - che ha eliminato i caratteri della urgenza e della improrogabilità previsti dall'art. 4 della legge n. 253 del 1950) - va interpretato nel senso che detta necessità può consistere in qualsiasi apprezzabile esigenza, attuale e concreta, di disporre dell'immobile locato, onde evitare una situazione di disagio il cui protrarsi ecceda i limiti della comune tollerabilità, con la conseguente valutazione di essa attraverso un criterio di relatività e non di assolutezza, prescindendo dalle condizioni economiche del locatore e senza Obbligo di comparare le rispettive situazioni del conduttore e del locatore, rilevando, ai fini dell'istituto del recesso, esclusivamente la necessità di quest'ultimo. (V 6282/82, mass n 423937).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)