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Sez. 3, Sentenza n. 6282 del 22/11/1982 (Rv. 423937 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE N. 392 DEL 1978 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423937-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE N. 392 DEL 1978 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ - NOZIONE.*

La necessità idonea, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), a consentire il recesso del locatore deve essere intesa in senso, non assoluto, ma relativo e corrispondere ad una rilevante esigenza del soggetto per cui viene invocata, prescindendo dalle condizioni economiche del locatore o delle persone ai bisogni delle quali l'immobile è destinato a sopperire e senza la possibilità per il giudice di valutare comparativamente la necessità del conduttore e quella del locatore, giacché la citata legge, tra le due necessità, prende in considerazione solo la seconda. (V 3011/82, mass n 420936; (V 2130/82, mass n 419997; (V 549/82, mass n 418262; (V 5149/81, mass n 415941; (V 4296/80, mass n 408163).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)