diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7244 del 06/12/1986 (Rv. 449312 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E SBLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ PER LAVORO SVOLTO NELLA ABITAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449312-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E SBLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ PER LAVORO SVOLTO NELLA ABITAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La necessità del locatore di destinare l'immobile a proprio uso commerciale, artigianale o professionale che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, legittima il recesso dal contratto di locazione abitativa, sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito, giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, ancorché non determinato da causa di forza maggiore, di intraprendere nell'immobile locato un'attività lavorativa, senza che occorra una situazione di disagio insuperabile ovvero di drammaticità e di urgenza, che deve essere valutata attraverso un criterio non di assolutezza bensì di relatività, prescindendo dalle condizioni economiche del locatore e senza l'Obbligo di compararle con quelle del conduttore, rilevando ai fini del recesso soltanto la necessità del primo. (Conf 296/85, mass n 438520; (Conf 5952/84, mass n 437618).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)