diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 883 del 10/03/1975 (Rv. 374268 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI IN ESECUZIONE DI CONCORDATO TRIBUTARIO - IRRIPETIBILITA - PAGAMENTI A SEGUITO DI AUTODENUNCIA O RETTIFICA - RIPETIZIONE - ESCLUSIONE - RISERVA DI RIMBORSO PER L'EVENTUALE INCOSTITUZIONALITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374268-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI IN ESECUZIONE DI CONCORDATO TRIBUTARIO - IRRIPETIBILITA - PAGAMENTI A SEGUITO DI AUTODENUNCIA O RETTIFICA - RIPETIZIONE - ESCLUSIONE - RISERVA DI RIMBORSO PER L'EVENTUALE INCOSTITUZIONALITA - IRRILEVANZA.*

Le somme pagate in esecuzione di un concordato tributario perfezionatosi e divenuto definitivo per mancato esperimento dei rimedi contenziosi per obbligazioni riguardanti l'imposta retroattiva sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, ai sensi dello art 25 comma secondo della legge 5 marzo 1963 n 246, anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza n 44 del 1966 non sono ripetibili in forza di espressa riserva di rimborso per l'eventualita di futura dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma impositiva contenuta nell'atto di adesione al concordato medesimo. La stessa conclusione vale anche rispetto alla riserva formulata all'atto del pagamento del tributo effettuato a seguito di autodenuncia, ovvero di rettificazione della precedente autodenuncia circa il valore della base imponibile. Il contribuente, esposto al rischio della invalidita costituzionale dell'art 25 comma secondo della legge n 246 del 1963 citato deve imputare a se stesso di non essersi avvalso degli strumenti offertigli dall'ordinamento e di aver reso definitivo il rapporto tributario con un comportamento passivo, facendo affidamento su mere dichiarazioni di intenzione. Sia di fronte all'autoaccertamento originario, che a quello successivamente operato in rettifica; sia di fronte all'accertamento d'ufficio in via ordinaria ovvero previa sua adesione il contribuente che corrisposto il quantum alla stregua di una determinata norma impositiva asseritamente incostituzionale voglia contestare la potesta impositiva dell'ente non puo limitarsi alla formulazione di riserve ma deve evitare con la proposizione dell'Azione basata sulla incostituzionalita medesima, l'esaurimento totale o parziale del rapporto. (V 762/73, mass n 363010; 39/73, mass n 361785; (V 2107/71, mass n 352822).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)