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Sez. 6, Sentenza n. 27928 del 14/06/2013 Cc. (dep. 26/06/2013) Rv. 256262 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Mera elencazione di elementi di fatto definiti "autoevidenti" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256262-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivare l'ordinanza applicativa di misure coercitive nonché quella di conferma in sede di riesame non può ritenersi assolto dalla semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull'autoevidenza dello stesso. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare, limitandosi ad affermare la sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie, senza alcuna analisi del loro contenuto, e l'autoevidenza dei dati documentali, omettendo di fornire qualunque spiegazione sulle ragioni della loro significatività in relazione alle conclusioni dedotte). (Conf. N. 27929 del 2013 e N. 27931 del 2013, non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)