Sez. 6, Sentenza n. 30257 del 09/07/2002 Cc. (dep. 05/09/2002) Rv. 222750 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Motivazione - Completezza di argomentazioni - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
È illegittimo, per omesso esame dei motivi e motivazione apparente, il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare la richiesta di revoca di una ordinanza di custodia cautelare, la respinga motivando la propria decisione mediante la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, apoditticamente affermati come indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, né singolarmente assunti né complessivamente considerati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inidonea una siffatta motivazione del provvedimento di riesame di una ordinanza cautelare già di per sè eccessivamente sintetica e priva di riferimento agli elementi essenziali indicati nell'art.292 cod.proc.pen., tanto più quando ognuno di tali elementi aveva costituito oggetto di censura da parte del ricorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)