Sez. 1, Sentenza n. 19004 del 10/09/2014 (Rv. 631963 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Dichiarazione di "incompetenza" da parte del giudice italiano a favore del giudice straniero - Rimedio esperibile - Regolamento di competenza o ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza, nè con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 22/12/2001 num. 44 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Costituzione art. 111 com. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)