Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8303 del 29/04/2020 (Rv. 658467 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza o ordinanza che dichiara il difetto di giurisdizione - Proposizione di regolamento di competenza - Inammissibilità - Ricorso in cassazione “per saltum” - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Difetta dei presupposti per la proposizione del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 43 c.p.c., l'impugnazione della decisione che non abbia avuto ad oggetto la ripartizione interna della competenza tra i giudici ordinari, bensì una questione di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale; è altresì inammissibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro una sentenza di primo grado, quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, essendo maturata la preclusione prevista dall'art. 41 c.p.c., né può essere preso in esame come ricorso ordinario avverso una sentenza appellabile, poiché il ricorso "per saltum" è ammesso solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, e giammai per motivi di giurisdizione. (Principio espresso dalla S.C. in controversia avente ad oggetto il rimborso del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno - non più dovuto a seguito della sentenza della CGUE del 2 settembre 2015 in causa C-309/14 - in cui il tribunale, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., aveva declinato la propria giurisdizione in favore della CT, ritenuta la natura tributaria del contributo corrisposto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)