Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 24/01/2008 (Rv. 601482 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero destinatario di provvedimento di espulsione - Diritto di fruizione di prestazioni sanitarie "indifferibili ed urgenti" - Art. 35 d.lgs n. 286 del 1998 - Sussistenza - Contenuto del diritto - Altre prestazioni sanitarie - Art. 36 del citato d.lgs. - Permesso di soggiorno per cure mediche - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Non può essere disposta l'espulsione di uno straniero, qualora dall'esecuzione di detto provvedimento egli possa subire un irreparabile pregiudizio al suo diritto alla salute, costituzionalmente garantito. Ed infatti anche lo straniero presente irregolarmente sul territorio italiano ha diritto di fruire di tutte le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, con esclusione dei trattamenti di mantenimento o di controllo, per i quali il medesimo potrà eventualmente attivarsi per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)