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Sez. 1, Sentenza n. 7615 del 04/04/2011 (Rv. 617422 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Divieto di espulsione per motivi di salute - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2011-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617422-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, previsto nell'art. 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è correlato ad una condizione di necessità d'intervento sanitario non limitato all'area del pronto soccorso o della medicina d'urgenza, ma esteso, perché la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all'esigenza di apprestare gli interventi essenziali "quoad vitam" . Rientrano in tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, se pur necessari per assicurare una "spes vitae" per il paziente, fuoriescono dall'intervento sanitario indifferibile ed urgente e in ordine ai quali, pur non operando il divieto di espulsione, può essere richiesto, un permesso di soggiorno per motivi di salute.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)