Sez. U, Sentenza n. 27 del 13/10/1984 Cc. (dep. 26/10/1984) Rv. 166351 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA IN CASA - O IN ALTRO LUOGO PREVISTI DALL'ART. 254 BIS - (ARRESTI DOMICILIARI) - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA IN CASA - O IN ALTRO LUOGO PREVISTI DALL'ART. 254 BIS - (ARRESTI DOMICILIARI) - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
In seguito all'introduzione dell'art. 254 bis ed alle modifiche apportate anche antecedentemente agli artt. 277 e 254 cod. proc. pen., il giudice, nel disporre la sostituzione dello stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, deve valutare la posizione processuale dell'imputato alla stregua dei criteri fissati dall'art. 254 comma secondo cod. proc. pen. (sostituito dal terzo comma dell'art. 277, modificato con la legge 28 luglio 1984 n. 398) e spiegare le ragioni per le quali ritenga l'imputato medesimo non meritevole della libertà provvisoria e meritevole, tuttavia, della misura alternativa alla detenzione nel carcere. (nella specie è stata ritenuta insufficiente la motivazione contenente il semplice riferimento a ragioni "di opportunità").*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)