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Sez. 1 - , Sentenza n. 25165 del 07/12/2016 (Rv. 642140 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642140-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell’art. 173 l.fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva negato l’omologazione del concordato ravvisando l’esistenza della frode nel non avere il ricorrente dato il giusto rilievo ad un ammanco di cassa scoperto dal commissario giudiziale ed evidenziato solo in un allegato alla proposta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)