Sez. 1, Sentenza n. 14552 del 26/06/2014 (Rv. 631503 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di frode - Conseguenze - Revoca del concordato - Informazione ai creditori in ordine agli atti di frode - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, l'accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 legge fall., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, reiettiva dell'omologa di un concordato preventivo proposto da una società che, come accertato dal commissario e comunicato ai creditori, aveva distribuito utili, pur versando in situazione finanziaria critica, aveva definito un contenzioso in corso mediante una transazione di contenuto pregiudizievole e non aveva incluso, nella relazione sulla situazione patrimoniale, ingenti crediti vantati da società terze nei suoi confronti).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)