Sez. L, Sentenza n. 17179 del 29/07/2014 (Rv. 632652 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali - Differenze - Cooperative operanti nel Mezzogiorno - Spettanza - Condizioni - Ragionevolezza e coerenza con la disciplina comunitaria.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Gli sgravi contributivi, previsti in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, sono finalizzati a favorire l'aumento dell'occupazione in un determinato territorio, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali, quale beneficio di carattere generale, non è attribuito su base territoriale. Ne consegue che l'estensione incondizionata del diritto agli sgravi contributivi, previsto dall'art. 3, comma 4, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, alle società cooperative operanti nel Mezzogiorno, a fronte del riconoscimento alle stesse, qualora vengano assicurati trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, ai sensi del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, alle medesime condizioni prescritte per tutti gli altri datori di lavoro, risponde a criteri di ragionevolezza ed è coerente con i principi della disciplina comunitaria.
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 3 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)