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Sez. L, Sentenza n. 4080 del 19/02/2009 (Rv. 608225 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 18 del d.l. n. 918 del 1968 - Sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno - Applicabilità alle cooperative di produzione e lavoro - Condizioni - Denuncia dei lavoratori agli istituti previdenziali - Applicazione di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali - Necessità fino al 1° gennaio 1988 - Periodo successivo - Condizioni di cui al d.P.R. n. 302 del 1970 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608225-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'inapplicabilità dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alle cooperative di produzione e lavoro è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale il secondo comma dell'art. 18, e dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che ha modificato la base imponibile per gli sgravi; tali interventi, tuttavia, non hanno fatto venir meno il principio secondo cui condizione per godere del beneficio è che i lavoratori siano regolarmente denunciati agli istituti previdenziali e godano di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali. La predetta condizione è stata infatti eliminata, per il futuro, soltanto dall'art. 3, comma quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che ha esteso la predetta disposizione ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, alle condizioni di cui al d.P.R. 30 aprile 1970, n. 302.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 3, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)