Sez. L, Sentenza n. 14075 del 11/06/2010 (Rv. 613634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi di cui all'art. 23 della legge n. 171 del 1973 - Imprese operanti nei territori della Venezia insulare - Condizioni relative ai dipendenti dell'impresa - Lavoro effettivo nei territori beneficiati - Necessità - Residenza dei lavoratori in detti luoghi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di sgravi contributivi, l'art. 23 della legge n. 171 del 1973, nell'estendere ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio della Venezia insulare le disposizioni sullo sgravio per il Mezzogiorno di cui all'art. 18 del d.l. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968, richiede che l'attività lavorativa venga svolta nei territori beneficiati e non anche che negli stessi risiedano i lavoratori ai quali lo sgravio si riferisce, non essendo la disciplina finalizzata all'incremento dell'occupazione locale, sibbene alla salvaguardia dei territori, agevolando le imprese che ivi svolgano la loro attività .
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)