Sez. 3, Sentenza n. 5103 del 06/03/1985 Ud. (dep. 24/05/1985) Rv. 169393 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - È ATTO PUBBLICO - SOGGETTO CHE LO RILASCIA - È PUBBLICO UFFICIALE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - È ATTO PUBBLICO - SOGGETTO CHE LO RILASCIA - È PUBBLICO UFFICIALE.*
Il certificato di provenienza, necessario per legittimare il trasporto degli oli minerali, costituito dal modello H ter 16 del modulario generale delle dogane e delle imposte indirette, è un atto pubblico e il soggetto che lo rilascia è un pubblico ufficiale anche qualora sia un privato esercente di deposito libero di olio minerale per uso commerciale, legalmente autorizzato al rilascio dai competenti uffici della amministrazione finanziaria. Poiché istituzionalmente la formazione del documento in questione appartiene alla P.a., esso è senz'altro un atto pubblico che non muta natura quando sia rilasciato, su delega della stessa P.a., dal privato esercente del deposito libero di olio minerale. In tal caso il privato è investito occasionalmente di una pubblica funzione svolta con la formazione di un atto che possiede Rilevanza probatoria ed effetti identici a quelli che esso avrebbe avuto se fosse stato rilasciato dall'ufficio pubblico. (Conf mass n 162199; (Conf mass n 162200).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)