Sez. U, Sentenza n. 578 del 11/01/2008 (Rv. 600906 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno "una tantum" previsto dall'art. 2 della legge n. 210 del 1992 - Soggetti contagiati da virus HIV a seguito di somministrazione di emoderivati infetti - Diritto all'assegno - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dalla legge n. 210 del 1992 e dalla successiva legge n. 238 del 1997, la previsione - contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 - di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge medesima, sotto forma di assegno "una tantum", non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV, in quanto il menzionato art. 2 limita espressamente tale beneficio ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge stessa, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria, senza che per questo sia configurabile un'illegittimità costituzionale, come già ritenuto anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 226 e n. 423 del 2000 e con l'ordinanza n. 522 del 2000.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)