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Sez. 1, Sentenza n. 3375 del 27/11/2002 Ud. (dep. 23/01/2003) Rv. 223178 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Esecuzione solo parziale della rogatoria - Inutilizzabilità degli atti acquisiti in base all'art. 729 comma 1 bis cod. proc. pen.- Criteri.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223178-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

In tema di rogatorie all'estero, l'esecuzione parziale della rogatoria non determina di per sè l'inutilizzabilità degli atti acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 bis, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima discende solo nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l' applicazione. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non siano state sentite, come invece richiesto dall'autorità giudiziaria italiana, le persone che tali atti avevano redatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 com. 1 n. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)