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Sez. 3, Sentenza n. 17379 del 16/12/2014 Ud. (dep. 27/04/2015) Rv. 263347 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Prove assunte senza previo avviso all'autorità italiana - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263347-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

In tema di assistenza giudiziaria, il verbale di esame testimoniale assunto a seguito di rogatoria all'estero è utilizzabile anche se non è stato preceduto dall'avviso di svolgimento della prova ed ha impedito al difensore dell'imputato di assistervi, in quanto ai sensi degli artt. 727, comma quinto bis, e 729 cod. proc. pen. l'inutilizzabilità si verifica soltanto se la rogatoria è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione, salvo che la loro inosservanza integri comunque una violazione delle norme di ordine pubblico e buon costume. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa acquisite all'estero senza preventivo avviso alla autorità giudiziaria italiana del giorno e del luogo di acquisizione della prova, poichè l'art. 4 della Convenzione di Strasburgo sulla assistenza giudiziaria prevede espressamente che l'Autorità richiedente e le persone in causa possono assistere all'esecuzione dell'attività rogata se l'Autorità richiesta lo consenta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)