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Sez. 4, Sentenza n. 25050 del 26/05/2010 Ud. (dep. 02/07/2010) Rv. 247822 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Esecuzione della rogatoria - Prova dell'adempimento delle modalità stabilite ai sensi dell'art. 727, comma quinto - Bis, cod. proc. pen. - Necessità - Mancanza di prova - Conseguenze - Inutilizzabilità degli atti compiuti all'estero - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247822-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

In tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, cod. proc. pen., determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729, comma primo-bis, cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, in cui l'autorità rumena era stata richiesta di avvisare quella italiana della data e del luogo fissati per l'espletamento della rogatoria, la S.C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il verbale redatto in sede di rogatoria dava atto del compimento degli adempimenti richiesti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)