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Sez. 1, Ordinanza n. 2216 del 07/11/1978 Cc. (dep. 18/01/1979) Rv. 140881 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - GIUDIZIO GLOBALE SULLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140881-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - GIUDIZIO GLOBALE SULLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Ai fini della liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere globale, nel senso che deve riguardare la condotta serbata dallo stesso nell'arco del periodo che va dall'inizio della detenzione alla data del provvedimento senza possibilita alcuna di una differenziata ed autonoma valutazione dei vari semestri. (nella specie la Corte ha precisato che e preclusa, ai fini del beneficio in esame, la considerazione d'una parte soltanto della condotta tenuta dal condannato in un istituto, ancorche si tratti della condotta piu recente).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)