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Sez. L, Sentenza n. 4155 del 04/05/1987 (Rv. 452921 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI ELETTRICI - MACCHINA ELETTROCONTABILE E TERMINALI VIDEOSCRIVENTI - LAVORATORI INQUADRATI IN CATEGORIE IMPIEGATIZIE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452921-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI ELETTRICI - MACCHINA ELETTROCONTABILE E TERMINALI VIDEOSCRIVENTI - LAVORATORI INQUADRATI IN CATEGORIE IMPIEGATIZIE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'uso degli apparecchi elettrici, che a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965 comporta l'Obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori addetti a tali apparecchi, riguarda anche le macchine elettrocontabili ed i terminali videoscriventi e l'Obbligo assicurativo non è limitato ai lavoratori che prestino opera manuale in qualità di addetti agli apparecchi elettrici suddetti, ma concerne tutti i lavoratori i quale, anche se incaricati in via principale di mansioni diverse ed anche se queste abbiano carattere intellettuale e ne comportino l'inquadramento in categorie impiegatizie, si trovino a dover far uso, non occasionale, ma neppure necessariamente continuo, di tali apparecchi in dipendenza dei compiti loro affidati. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto sussistente l'Obbligo assicurativo per un dipendente delle ferrovie dello stato, inquadrato in una categoria impiegatizia ed addetto a mansioni amministrative, il quale usava sistematicamente macchine elettrocontabili). (V 5672/85, mass n 442864).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)