Sez. L, Sentenza n. 2634 del 02/04/1990 (Rv. 466320 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INFARTO OCCORSO AD UN LAVORATORE APPLICATOSI ALLA SUA CONSUETA ATTIVITÀ DOPO UN ALTERCO CON UN SUO SUPERIORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INFARTO OCCORSO AD UN LAVORATORE APPLICATOSI ALLA SUA CONSUETA ATTIVITÀ DOPO UN ALTERCO CON UN SUO SUPERIORE.*
In tema di infortunio sul lavoro, la causa violenta, quale prevista, ai fini dell'indennizzabilità, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive. Pertanto, in tale nozione può rientrare lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato (ancorché le conseguenze lesive si determinino in concorso con una situazione morbosa preesistente), ove assuma la consistenza di un evento eccezionale ed abnorme che determini una brusca rottura dell'equilibrio organico anche in relazione alle condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente assurte a valori eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, producendo una lesione organica con Azione rapida ed intensa, e non sia il semplice effetto logorante esercitato sull'organismo, lentamente e progressivamente, da gravose condizioni di lavoro. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto infortunio indennizzabile l'infarto di cui era rimasto vittima un lavoratore, applicatosi alla sua consueta attività dopo un alterco con un suo superiore ed in particolari condizioni ambientali, dovute ad elevata temperatura; e ciò senza che gli stessi giudici avessero provveduto al riscontro dei suddetti caratteri della ritenuta causa violenta in base alle prove acquisite, ma essendosi essi limitati a recepire valutazioni espresse dal consulente tecnico). (V 300/88, mass n 456857; (V 4155/87, mass n 452921; (V 628/87, mass n 450346).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)