Sez. L, Sentenza n. 5672 del 18/11/1985 (Rv. 442864 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI OD IMPIANTI ELETTRICI - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO - SVOLGIMENTO IN VIA PRINCIPALE DI MANSIONI DIVERSE DI NATURA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI OD IMPIANTI ELETTRICI - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO - SVOLGIMENTO IN VIA PRINCIPALE DI MANSIONI DIVERSE DI NATURA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (previsto dal d.P.R. n. 1124 del 1965) non è limitato - come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 1977 e con l'ordinanza n. 111 del 1979 - ai lavoratori che prestino opera manuale allorché siano addetti ad apparecchi od impianti elettrici, ma riguarda tutti i lavoratori i quali - anche se incaricati in via principale di mansioni diverse ed anche se queste abbiano carattere intellettuale e ne comportino l'inquadramento in categorie impiegatizie - si trovino a dover far uso, non necessariamente continuo, degli strumenti predetti in ragione dei compiti loro affidati, di tal ché sono esclusi dalla Assicurazione obbligatoria solo quei lavoratori che prestino la loro opera in ambienti che siano obiettivamente immuni dai rischi connessi all'uso degli strumenti predetti o che utilizzino gli stessi al di fuori delle esigenze conseguenti all'espletamento delle loro mansioni. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistente l'Obbligo assicurativo per il personale che - per svolgere la propria attività di capo reparto, commesso e aiuto-commesso - faceva uso non accidentale dei registratori di cassa). (V 6532/83, mass n 431246; (V 3648/83, mass nn 428544 e 428543; (V 5962/82, mass n 423710).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)