Sez. 1, Sentenza n. 6160 del 27/06/1994 (Rv. 487220 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Consigliere di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio - Carica - Titolarità - Causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale - Configurabilità - Esclusione.
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)
La titolarità della carica di Consigliere di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio - che, ai fini della sua rilevanza quale condizione limitativa del diritto di elettorato passivo, ai sensi della legge n. 154 del 1981, non può considerarsi venuta meno, ove conservata in regime di "prorogatio", susseguente a sua formale cessazione ex art. 9 della locale legge regionale n. 10 del 1978 - non costituisce causa di ineleggibilità, a sensi dell'art. 2, n. 11 della citata legge del 1981, alla carica di Consigliere regionale, poiché il detto ente (pubblico non economico) attese le sue finalità e l'attività disimpegnata, ancorché assoggettato ad un diffuso potere regionale di vigilanza e controllo, non è assimilabile né agli "istituti", né alle "aziende", né, infine, ai "consorzi", che costituiscono le sole figure soggettive rispetto alle quali rileva quel rapporto di "dipendenza" dalla Regione che concreta la suddetta causa di ineleggibilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)