Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 28/09/1994 (Rv. 487917 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Piemonte - Natura ai fini della ineleggibilità alla carica di consigliere comunale - Ente dipendente dalla regione - Configurabilità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Ai fini della ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, ex art. 2, comma primo, n. 11, della legge 23 aprile 1981 n. 154, il Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Piemonte deve essere considerato un ente dipendente dalla regione, tenuto conto dei poteri di ingerenza e di controllo a quest'ultima derivanti dall'art. 4, comma secondo, legge 22 ottobre 1971 n. 865, dagli artt.. 5, lettera. e), e 7 del d.P.R. 30 dicembre 172 n. 1036, nonché dal fatto che le regioni sono subentrate allo stato nei rapporti con gli I.A.C.P. (art. 93 d.P.R. 24 luglio 177 n. 616) e che il Ministero dei LL.PP. poteva incidere in termini rilevanti sull'operato e sulla esistenza di tali istituti (a norma degli artt.. 22 e segg. del R.d.28 aprile 1938, n. 1165).
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 5, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 22, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 4, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 93, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 7, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)