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Sez. 5, Sentenza n. 3290 del 02/03/2012 (Rv. 622006 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 27 del 1991 - Plusvalenze conseguire mediante cessione a titolo oneroso di quote sociali - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622006-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di accertamento del corrispettivo ricavato dalla vendita di partecipazioni sociali, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex art. 2 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito in legge 25 marzo 1991, n. 102, non sussiste alcuna presunzione legale di conformità tra il "corrispettivo percepito", cui fa riferimento il citato art. 2, ed il valore "normale" di mercato previsto dall'art. 9, quarto comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, poiché quest'ultima disposizione detta il criterio per la determinazione del valore da attribuire alle azioni ed ai titoli in essa indicati, ai fini del loro concorso alla determinazione del reddito complessivo del possessore, mentre l'altra ha inteso sottoporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa ricchezza, manifestatasi con il trasferimento della titolarità e del possesso di quelle azioni o titoli; peraltro, non è precluso al giudice di merito, nell'ambito del potere di ricostruzione del fatto a lui rimesso, di valorizzare l'accertamento del valore normale per sorreggere la presunzione semplice che il corrispettivo percepito dalla vendita di una partecipazione societaria sia difforme da quello dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha osservato come, essendo stata la quota societaria ceduta ad una controllata, la causa economico-giuridica della cessione potesse plausibilmente essere non di scambio, bensì di riallocazione di cespiti tra soggetti giuridicamente distinti, ma economicamente riconducibili ad un unico centro di imputazione degli interessi).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/1991 num. 27 art. 1, Decreto Legge 28/01/1991 num. 27 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, Legge 25/03/1991 num. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)