Sez. 5, Sentenza n. 23405 del 19/11/2010 (Rv. 614926 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze conseguite mediante cessione a titolo oneroso di azioni e quote sociali - Determinazione - Criteri - Deduzione dei versamenti in conto capitale alla società - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 27 del 1991 (convertito in legge n. 102 del 1991), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, costituiscono redditi diversi e sono assoggettate all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo decreto. La misura di tali redditi è data unicamente dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto essendo ammessa la deduzione dei soli costi direttamente afferenti le partecipazioni cedute (spese notarili, bolli, commissioni, ecc.), e non, quindi, dei versamenti effettuati in conto capitale in favore della società.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/1991 num. 27 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, Legge 25/03/1991 num. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)