Sez. L, Sentenza n. 4288 del 21/07/1984 (Rv. 436215 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Lo sciopero, essendo garantito dall'ordinamento come mezzo di autotutela utilizzabile nell'ambito della mera forza economica dei soggetti contrapposti, non soffre altri condizionamenti che non attengano alle modalità del suo Esercizio e pertanto non può escludersene la legittimità nel caso in cui le pretese rivendicative a sostegno delle quali è attuata non siano ancora generalizzate ad un'intera categoria di lavoratori, essendo invece sufficiente la mera potenzialità di una loro progressiva estensione anche a quanti non abbiano partecipato all'astensione dal lavoro, né nel caso in cui le pretese stesse avrebbero potuto essere perseguite in Sede giurisdizionale. (V 711/80, mass n 404147; (V 2179/79, mass n 398530).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)