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Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 04/02/2005 (Rv. 579531 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore a fondamento della pretesa - Prova - Non contestazione - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579531-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto "ex adverso", la mera mancata contestazione in quanto tale e di per sé considerata non può avere automaticamente l'effetto di prova; tuttavia ove il giudice valuti tale comportamento ex art. 116 cod. proc. civ. non semplicemente di per sé (e quindi solo in quanto omessa contestazione), ma come espressione significativa del comportamento processuale della parte, da inquadrare nell'ambito di quest'ultimo e valutata in relazione all'intero complesso di tesi difensive esposte, assume la rilevanza prevista da detta norma e può quindi costituire perfino unica e sufficiente fonte di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)