Sez. L, Sentenza n. 18503 del 20/09/2005 (Rv. 583821 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Non contestazione della domanda - Omessa deduzione di entrambe le parti - Accertamento del fatto costitutivo della domanda disposto dal giudice - Effetti - Tacita convergente contestazione del fatto - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
La non contestazione della domanda esonera il giudice dall'accertamento del fatto stesso, tuttavia, ove nessuna delle parti deduca la non contestazione, ed il giudice dia ingresso all'accertamento del fatto costitutivo della domanda, emerge tacitamente una convergente contestazione del fatto stesso, con la conseguente necessità del relativo accertamento. Ne consegue che la parte interessata a far valere la non contestazione ha l'onere di dedurla prima che abbia ingresso il mezzo istruttorio disposto per l'accertamento del fatto non contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)