Sez. 5, Sentenza n. 1399 del 15/01/1999 Ud. (dep. 02/02/1999) Rv. 212388 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Notaio - Attestazione della presenza nella parte dei requisiti di legge - Sussistenza del reato - Condizioni - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, poiché l'accertamento del contenuto della attestazione, riguarda non solo la formulazione espressa, (a volte "neutra" a volte "ambigua") ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività del P.U., non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il notaio falsamente attesti che il soggetto stipulante possiede i requisiti di legge in termini di capacità mentale è configurabile il delitto di falsità ideologica non con riferimento a questa dichiarazione, ma all'implicita attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un'attività di accertamento o di controllo con le modalità previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)