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Sez. 5, Sentenza n. 48803 del 09/10/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 257552 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Medico libero professionista che sostituisce un medico convenzionato ASL in visite non comunicate all'Azienda, apponendo falsamente la propria sigla su ricette e prescrizioni redatte con ricettari e timbri del medico convenzionato - Integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257552-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falso ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l'altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate all'Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l'uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest'ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso, è prospettabile l'innocuità del falso, considerata la funzione attestati degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva - nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica - l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all'operato del sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)