Sez. 5, Sentenza n. 7718 del 13/01/2009 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv. 242569 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Attività del pubblico ufficiale non menzionata nell'atto - Presupposto dell'attestazione - Falsità deducibile per implicito - Reato - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falsità ideologica, l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa. (Fattispecie relativa a delle schede di dismissione redatte da una struttura sanitaria convenzionata e strumentali ad ottenere il rimborso delle prestazioni effettuate, in cui la Corte ha ritenuto la falsità delle stesse in quanto la veritiera descrizione dei trattamenti somministrati presupponeva la falsa diagnosi delle patologie a cui gli stessi si riferivano).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)