Sez. 1, Sentenza n. 1880 del 18/10/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162903 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - MUNIZIONI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DELLE ARMI DA UNA LOCALITÀ DEL TERRITORIO NAZIONALE AD ALTRA APPARTENENTE A DIVERSA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - PRECETTO NORMATIVO CONTENUTO NELL'ART. 38 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E NON GIÀ NELL'ART. 58 DEL RELATIVO REGOLAMENTO - CONTENUTO E PORTATA DELLA NORMA REGOLAMENTARE.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - MUNIZIONI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DELLE ARMI DA UNA LOCALITÀ DEL TERRITORIO NAZIONALE AD ALTRA APPARTENENTE A DIVERSA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - PRECETTO NORMATIVO CONTENUTO NELL'ART. 38 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E NON GIÀ NELL'ART. 58 DEL RELATIVO REGOLAMENTO - CONTENUTO E PORTATA DELLA NORMA REGOLAMENTARE.*
L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fa Obbligo a chi detiene armi comuni da sparo, munizioni, ecc. Di fare immediatamente denuncia all'"ufficio locale di pubblica sicurezza", o comando dei carabinieri, senza alcuna distinzione tra denuncia iniziale e ripetizione della denuncia in caso di trasferimento del detto materiale, mentre l'art. 58 del regolamento si limita a precisare che per "ufficio locale" deve intendersi quello del luogo in cui le armi o le munizioni sono detenute "attualmente", con la conseguenza che ove il materiale sia trasferito da una località all'altra del territorio nazionale, il detentore è tenuto a "ripetere" la denuncia (in caso di denuncia già effettuata) all'autorità di P.S. della località dove il materiale stesso è stato trasferito, il che rientra nello scopo preciso e fondamentale della norma primaria contenuta nell'art. 38 del T.U.. L'art. 98 detto, pertanto, non ha ampliato l'ambito e la portata del precetto normativo dell'art. 38, né creato obblighi diversi e ulteriori rispetto a quelli ivi stabiliti, ma, secondo le finalità sue proprie, ne ha precisato semplicemente il reale contenuto, nonché l'estensione ed i limiti di operatività in relazione al luogo di detenzione delle armi e delle munizioni e all'autorità di P.S. cui la denuncia deve essere presentata. Ne consegue che colui che trasferisce armi comuni da sparo, già regolarmente denunciate, da una località del territorio nazionale ad altra appartenente ad una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza, deve effettuare nuovamente la denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U., in relazione agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, e non già ai sensi dell'art. 58 del regolamento in relazione all'art. 221 del testo unico. (Conf mass n 156537; (Conf mass n 156538 ed ivi citate; (Conf mass n 153543 ed ivi citate; (contra mass n 159001; S.U. 24 marzo 1984 n. 9 ric. Romano).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 98, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)