Sez. L, Sentenza n. 4752 del 27/05/1987 (Rv. 453401 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - NATURA TECNICO FUNZIONALE E PERSONALE - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - NATURA TECNICO FUNZIONALE E PERSONALE - PORTATA.*
La subordinazione, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, non solo ha natura tecnico-funzionale di collaborazione, sussistente anche nella prestazione di servizi oggetto di un contratto d'opera, ma ha altresì natura personale, nel senso che comporta l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo dell'imprenditore, nonché una limitazione della sua libertà; e tale assoggettamento si verifica quando la prestazione venga regolata nel suo svolgimento non già in base ad elementi predeterminati dalla volontà negoziale e paritaria delle parti nella fase formativa del contratto, bensì sulla base di direttive del datore di lavoro (su cui grava l'alea derivante dall'Esercizio dell'attività produttiva e dall'incertezza del suo risultato economico) volte a determinare le modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione delle energie lavorative, in modo da utilizzarle nella maniera più utile in relazione alle esigenze anche mutevoli della sua organizzazione aziendale. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dal S.C. - aveva ravvisato un rapporto di lavoro subordinato nella cosiddetta concessione della vendita dei biglietti per viaggiatori e bagagli, sul rilievo del nesso di strumentalità fra la vendita dei biglietti, affidata al cosiddetto concessionario, e l'attività di trasporto, svolta dalla cosiddetta concedente). (V 245/77, mass n 383772; (Conf 5888/84, mass n 437554).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)