Sez. L, Sentenza n. 5888 del 17/11/1984 (Rv. 437554 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - NATURA TECNICO FUNZIONALE E PERSONALE - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - NATURA TECNICO FUNZIONALE E PERSONALE - PORTATA.*
La subordinazione, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo, non ha solo la natura tecnico-funzionale di collaborazione, sussistente anche nella prestazione di servizi oggetto di un contratto d'opera, ma ha altresì natura personale, nel senso che comporta l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo dell'imprenditore nonché una limitazione della sua libertà; e tale assoggettamento si verifica quando l'attività oggetto del contratto venga regolata nel suo svolgimento, non già in base ad elementi predeterminati dalla volontà negoziale e paritaria delle parti nella fase formativa del contratto, bensì sulla base delle direttive che il datore di lavoro (su cui grava l'alea derivante dall'Esercizio dell'attività produttiva e dall'incertezza del suo risultato economico) impartisce per determinare le modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione delle energie lavorative, in modo da utilizzarle nella maniera più utile in relazione alle esigenze anche mutevoli della sua organizzazione aziendale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)